Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa Nazionale e' sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovra' trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.

[2]I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art26 · fonte del testo

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