Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa Nazionale e' sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovra' trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.
[2]I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
