Art. 24
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[1]Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, dovra':
- a)predisporre lo statuto organico della Cassa;
- b)stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;
- c)compilare il regolamento tecnico della Cassa Nazionale e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.
[2]Lo statuto e il regolamento tecnico della Cassa Nazionale, i regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavole statistiche e il saggio d'interesse, in base a cui saranno calcolate le tariffe stesse, dovranno essere approvati con decreto Reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.
[3]Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
