Art. 23
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[1]Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge sara' provveduto con decreto Reale alla costituzione dell'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza, chiamando a farne parte anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali, che concorressero mediante contributi a favore della Cassa Nazionale. Successivamente saranno pure chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti nella Cassa.
[2]Faranno parte di diritto del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e telegrafi.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
