Art. 22
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[1]La Cassa Nazionale fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.
[2]Alle operazioni di' trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e d'ogni altra specie d'assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa Nazionale, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
[3]Sono esenti dalle tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dalla Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorieta' e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per se' stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.
[4]Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
