Art. 21
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[1]Il servizio delle inscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti d'annualita' o d'ogni altra somma, dovra' essere fatto, senz'onere da parte della Cassa Nazionale, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.
[2]Le corrispondenze della Cassa con gli uffici pubblici e con gli inscritti sono ammesse in franchigia postale.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
