Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le annualita' vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli inscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, ne' cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune, nel quale ha dimora l'inscritto.

[2]In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli inscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.

Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari