Art. 20
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[1]Le annualita' vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli inscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, ne' cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune, nel quale ha dimora l'inscritto.
[2]In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli inscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
