Art. 2
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La dotazione iniziale della Cassa Nazionale di previdenza e' costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:
- a)con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;
- b)con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
