Art. 19
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[1]Gl'interessi da attribuirsi in ogni anno ai conti individuali, in ragione delle somme inscrittevi, saranno stabiliti in una misura media percentuale del reddito ricavato nell'anno dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale.
[2]Gl'interessi assegnati ai conti individuali e le quote devolute ai conti stessi per i riparti delle somme di cui negli articoli 7, 13 e 14, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
