Art. 18
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[1]I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano e in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.
[2]I beni immobili o i beni immobili di specie diversa da quella sopra indicata, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa, dovranno nel termine di un quinquennio essere alienati e convertiti in danaro, da impiegarsi nelle forme prescritte.
[3]Il detto termine puo' essere prorogato per decreto Reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.
[4]La Cassa Nazionale non potra' acquistare beni immobili, nemmeno per destinarli a residenza dei propri uffici.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
