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[1]Le Societa' operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidita', potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi gia' all'uopo raccolti e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.

[2]La Cassa Nazionale potra' assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'articolo 8, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidita' dei loro operai.

[3]Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art16 · fonte del testo

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