Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualita' vitalizie, le indennita' dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermita'.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
