Art. 14
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[1]Le somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9, insieme ai relativi interessi, divenuti disponibili per morte di inscritti a contributo intieramente vincolato alla mutualita', saranno ripartite fra coloro che abbiano parimente vincolato i loro contributi intieramente alla mutualita'. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sara' registrata nel conto individuale in aggiunta ai contributi annuali.
[2]Gli interessi accumulati sulle somme di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 e, nel caso di mancanza delle persone indicate nell'articolo 12, le somme stesse, divenute disponibili per morte d'inscritti con la riserva della restituzione dei contributi, saranno ripartite fra coloro che abbiano fatto identica riserva. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sara' registrata nel conto individuale, separatamente dai contributi annuali.
[3]Il riparto delle somme e degli interessi accumulati, di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, si fara' ogni anno con le norme indicate nel secondo alinea dell'articolo 13.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
