Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 9, che siano divenute disponibili per morte degli inscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di invalidita', di cui all'articolo 11, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gl'inscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di 6 lire almeno.

[2]Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguira' la ripartizione fra gl'inscritti, distinti secondo l'eta', delle somme indicate nel comma precedente.

[3]La quota assegnata a ciascun inscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme, di cui all'articolo 7.

Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari