Art. 13
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[1]Le somme di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 9, che siano divenute disponibili per morte degli inscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di invalidita', di cui all'articolo 11, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gl'inscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di 6 lire almeno.
[2]Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguira' la ripartizione fra gl'inscritti, distinti secondo l'eta', delle somme indicate nel comma precedente.
[3]La quota assegnata a ciascun inscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme, di cui all'articolo 7.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
