Art. 12
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[1]Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte di un operaio inscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'articolo 6, i contributi versati dall'inscritto e le somme di cui alla lettera e) dell'articolo 9, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili e agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza.
[2]La distribuzione fra le persone anzidette si fara' assegnando una quota di tre quinti ai figli minorenni ed alle figlie nubili, e due quinti al coniuge. Se l'operaio inscritto non lascia discendenti, ma ascendenti, la quota del coniuge e' di tre quinti. In mancanza di alcuno dei chiamati, la quota rispettiva va a beneficio degli altri.
[3]Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme per la regolare notificazione della morte degli inscritti.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
