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[1]Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

[2]Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

[3]Al fondo di riserva saranno accreditati:

[4]1° il decimo dei contributi personali e di quelli corrisposti dagli archivi notarili di cui agli alinea c) e d) dell'art. 3;

[5]2° l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente;

[6]3° della rimanenza annua del reddito e delle multe di cui agli alinea a) e b) dello stesso art. 3, che risultano dopo aver corrisposto il 5.4 per cento degli stipendi ai conti individuali come e' detto all'articolo precedente;

[7]4° tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che pervengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;755~art7 · fonte del testo

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