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[1]Per ciascun impiegato inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia' pensionato, e' aperto un conto individuale al quale vengono ogni anno accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'impiegato stesso e dagli archivi come e' prescritto agli alinea c) e d) dell'articolo 3, oltre al 5.4 per cento dello stipendio, prelevandolo dal complesso del reddito, e delle multe ed ammende di cui agli alinea a) e b) dello stesso articolo 3.
[2]Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accredidata la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'articolo 23.
[3]Nel regolamanto, di cui all'art. 30, saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente:
[4]1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve essere ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i primi due anni di istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse e' stabilito al 3.50 per cento;
[5]2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale gia' costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva eta';
[6]3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
