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[1]I contributi personali di cui all'alinea c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dagli stipendi degli impiegati colle norme che saranno precisate dal regolamento.
[2]I contributi ordinari e straordinari di cui agli alinea d) ed e) dell'articolo precedente, saranno prelevati dal sopravanzo annuo complessivo degli archivi notarili depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
[3]Tutti i contributi da pagarsi alla Cassa di previdenza comincieranno ad essere corrisposti dal giorno che andra' in vigore la presente legge.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
