Art. 29
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[1]A tutti gl'impiegati inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di aumentare il loro contributo personale fino a triplicare quello ordinario del quattro per cento del loro stipendio.
[2]Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura gia' stabilita agli articoli 6 e 7, e cioe' 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
