Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Agli impiegati, gia' in servizio alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valsi della facolta' loro concessa dall'art. 2, sara' tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od alla indennita', che saranno pero' liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
