Art. 27
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[1]L'Amministrazione della Cassa di previdenza al momento dell'apertura del conto individuale degli ammessi al riscatto inscrive in una sol volta a loro credito, i nove decimi del totale dei premi che gli furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che sono pagati dal sopravanzo degli archivi a rate successive.
[2]Gli assegnamenti speciali inscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
