Art. 24
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La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come e' stabilito dall'art. 35 della legge 6 marzo 1904, n. 88, esaminera' i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporra' al ministro di grazia e giustizia le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gl'impiegati degli archivi notarili.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
