Art. 23
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[1]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti, compilera' il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili.
[2]Il regolamento determinera' i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.
[3]Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni ((...)), il sopravanzo sara' ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.
Testo in vigore dal 1 luglio 1912 al 9 maggio 2025
