Art. 20
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[1]Per gl'impiegati degli archivi notarili, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa di previdenza.
[2]Nella determinazione dell'eta' e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
