Art. 19
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[1]Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvedera' con le forme della sua giurisdizione contenziosa.
[2]Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
