Art. 18
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Le pensioni, le indennita' e i capitali, di cui agli articoli precedenti, in seguito a domanda degli aventi diritto, saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avra' voto deliberativo.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
