Art. 16
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Gli eredi legittimi o legatari a norma del Codice civile, dell'impiegato che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
