Art. 15
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[1]Hanno diritto ad un'indennita' per una sola volta gli impiegati iscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati per motivi di cui all'art. 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:
[2]1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennita' e' uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
[3]2° per constatata inabilita' a prestare ulteriori servizi per ferite od infermita' contratte per cause diverse da quelle considerate nell'art. 11. In questi casi l'indennita' e' pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
[4]3° per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennita' e' concessa sol quando l'impiegato ha superato i 10 anni di servizio ed e' pari alla meta' del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
