Art. 12
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[1]Qualunque sia la causa per cui l'impiegato degli archivi e' collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'articolo 10, non gli sara' mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media degli stipendi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza la pensione vitalizia dapprima liquidata sara' ridotta di quanto e' necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sara' convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sara' passato al fondo di riserva.
[2]Analoga riduzione nella pensione vitalizia sara' applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facolta' concessagli dall'articolo 13, convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 9 maggio 2025
