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[1]E' instituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili». 2
[2]Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.
[3]E' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.
[4]Sono a suo carico le spese di amministrazione.
[5]Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima, in correlazione con gli uffici di altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 febbraio 1930, n. 275
2Il Regio Decreto 22 febbraio 1930, n. 275 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, istituita presso la Cassa depositi e prestiti con la legge 12 dicembre 1907, n. 755, e' soppressa col 1° gennaio 1930 e il relativo patrimonio al 31 dicembre 1929 sara' trasferito al conto corrente esistente presso l'anzidetta Cassa depositi e prestiti denominato «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno»".
Testo in vigore dal 23 aprile 1930 al 9 maggio 2025
