Art. 9
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[1]Le prefetture devono compilare ogni anno nel mese di febbraio, l'elenco dei contributi, a carico dei Comuni e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.
[2]Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa; come pure, mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi, si provvede al versamento dei depositi volontari.
[3]Un estratto dell'elenco e' trasmesso ai singoli comuni. Il ruolo generale e i ruoli suppletivi sono rimessi alla R. tesoreria provinciale per la riscossione.
[4]Contro i risultati dell'elenco e' ammesso il ricorso in via gerarchica entro 30 giorni tanto per i Comuni quanto per gli impiegati. Il termine decorre per i Comuni dal giorno, in cui l'esfratto dell'elenco e' ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione comunale.
[5]I contributi e le ritenute, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dai Comuni salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.
[6]I Comuni devono versare nella tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco principale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini da stabilirsi col regolamento.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
