Art. 40
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[1]La presente legge andra' in vigore col 1° gennaio Entro sei mesi dalla sua promulgazione il Governo del Re provvedera' alla pubblicazione del relativo regolamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 marzo 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
