Art. 37
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[1]L'impiegato che si inscrivera' alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente logge sara' assoggettato al contributo straordinario del due per cento sullo stipendio per dieci anni consecutivi.
[2]Per l'impiegato che si valga della facolta' concessa con l'articolo precedente, detto contributo straordinario e' elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.
[3]L'importo complessivo del contributo 6 per cento puo' anche essere versato alla Cassa ratealmente nei primi dieci anni dalla data dell'attuazione della presente legge. Tale contributo nella misura di cinque sesti e' accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente e' accreditato al fondo di riversibilita'.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
