Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'esercizio del diritto a conseguire e a godere la pensione, o a conseguire l'indennita', rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
