Art. 26
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[1]Il diritto a conseguire la pensione o l'indennita', e il godimento della pensione gia' conseguita si perde dall'impiegato:
[2]1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
[3]2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.
[4]Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione a cominciare dalla data del relativo decreto.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
