Art. 22
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[1]Ha diritto ad una indennita' per una sola volta;
- a)l'impiegato che avendo servito meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione delle sue funzioni;
- b)l'impiegato che avendo servito piu' di 10 o meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per infermita' contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera precedente;
- c)l'impiegato che avendo servito meno di 25 anni sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.
[2]L'indennita' dovuta all'impiegato, di cui alla lettera a) e' uguale all'intero capitale accreditato nel suo conto individuale; quella spettante all'impiegato di cui alla lettera b) e' uguale ai due terzi del capitale stesso e quella dovuta all'impiegato, di cui alla lettera c) e' uguale ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia servito piu' di 10 anni, e alla meta' in caso contrario.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
