Art. 21
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[1]Il capitale corrispondente alla pensione liquidata a favore dell'impiegato collocato a riposo in base al disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 119, purche' la dispensa non sia avvenuta per ragioni disciplinari, prima di essere trasformato in assegno vitalizio, e' aumentato di una quota del fondo di invalidita' nei modi stabiliti dall'art. 17.
[2]Questa disposizione e' pure applicabile all'impiegato, che, contando almeno 65 anni di eta' e 25 di servizio si trovi anche nelle condizioni di invalidita'.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
