Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al personale indispensabile pel funzionamento del Giardino coloniale e di acclimatazione sara' provveduto secondo la tabella organica annessa alla presente legge.
[2]Il direttore dell'Orto botanico sara' pure direttore del Giardino coloniale con l'assegno speciale determinato dalla stessa tabella.
[3]A cominciare dall'esercizio 1913-914:
[4]1° saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 9800 per gli stipendi e L. 8000 per spese d'impianto e mantenimento del Giardino;
[5]2° saranno eseguite diminuzioni di stanziamento nei bilanci:
- a)del Ministero degli affari esteri, capitolo 65 per L. 3000;
- b)del Ministero della pubblica istruzione, capitolo 169 per L. 4000;
- c)del Ministero di agricoltura, capitolo 38 per L. 2000.
[6]Le conseguenti variazioni nei bilanci dei rispettivi Ministeri saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
