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[1]Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate - quando abbiano posti disponibili al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorche' gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

[2]Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non eventi destinazione a pro' di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtu' delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi della guerra, e, a parita' di titoli cogli altri concorrenti, i loro figli.

[3]Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani della guerra, quella dei figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art9 · fonte del testo

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