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[1]Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purche' ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purche' dal certificato di un sanitario designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquistato la capacita' di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

[2]Ogni eventuale controversia sara' decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresi' applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art8 · fonte del testo

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