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[1]I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermita' consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorita' militare, rimanere in servizio.

[2]Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali gia' si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purche' abbiano riacquistata la capacita' di prestare utile servizio.

[3]Tale idoneita', in caso di contestazione, sara' accertata d'ufficio dall'Amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1.

[4]L'invalido riconosciuto idoneo sara' invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sara' conferito secondo le norme in vigore.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art6 · fonte del testo

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