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[1]Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se gia' congedati alla data della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacita' al lavoro, in seguito a lesioni od a infermita' incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

[2]La dichiarazione d'invalidita', anche pei non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sara' fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), e delle successive disposizioni.

[3]Tale dichiarazione per i non militari e' fatta, su proposta dell'autorita' sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sara' determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta dell'autorita' curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art2 · fonte del testo

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