Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. Leggi il testo vigente →

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varra' della industria nazionale, salvo impossibilita' riconosciuta da una missione appositamente istituita dal presidente del Consiglio dei ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sara' invece a carico degli Istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi gia' forniti dall'Amministrazione militare.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari