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[1]In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorita' sanitarie militari, potra' autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

[2]Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorche' gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art15 · fonte del testo

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