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[1]((L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per iscopo principale la assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza: sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonche' quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

[2]L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

[3]Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera nazionale o delle istituzioni medesime saranno altresi' esenti da qualsiasi tassa o diritto.

[4]Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

[5]Col decreto di cui nell'art. 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilita' degli enti sopra indicati)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 5 parole tolte, 35 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'Opera nazionale e le istituzioni con tolto: esse aggiunto: essa collegate, erette in enti morali, che hanno per tolto: scopo principale l'assistenza aggiunto: iscopo principale la assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenzatolto: ;aggiunto: : sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonche' quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

aggiunto: Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera nazionale o delle istituzioni medesime saranno altresi' esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti tolto: o aggiunto: e donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art11 · fonte del testo

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