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[1]Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sara' aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.

[2]Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-917, oltre lo stanziamento di lire 500.000 portato dal decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sara' stanziata la somma di lire 1.000.000.

[3]L'Opera nazionale si giovera' altresi' dei fondi da essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie e di altri Istituti.

[4]Il patrimonio residuo dell'Opera nazionale, cessate le necessita' derivanti dalla guerra, sara' d'evoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art10 · fonte del testo

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