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[1]La spesa derivante dalla presente legge sara' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 nelle seguenti somme:
[2]Esercizio 1912-913:
[3]per stipendi al personale L. 135.000;
[4]per tutte le spese inerenti al servizio L. 116.000.
[5]Esercizio 1913-914:
[6]per stipendi al personale L. 180.000;
[7]per tutte le spese inerenti al servizio L. 161.000.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
