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Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate dall'art. 1 lettera a), sara' provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria e del lavoro con quella:
- a)dei prefetti e delle altre autorita' provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;
- b)degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;
- c)degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;
- d)del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni per la prevenzione degli infortuni che in conformita' agli statuti approvati dallo Stato ed al disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;
- e)delle Associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute;
- f)degli altri organi di Stato che sono destinati per le loro funzioni a vigilare imprese e costruzioni;
- g)dei corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
