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[1]I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.
[2]Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio.
[3]Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del Ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. Per questi due posti il Governo del Re avra' facolta' d'indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge.
[4]Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di eta'; che abbiano ottenuto la licenza di scuola tecnica o di una delle scuole professionali e di arte e mestieri equipollenti, indicate nel decreto che stabilira' le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualita' di assistenti tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.
[5]Il Governo del Re e' autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
