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[1]Il corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito la conformita' alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori.
[2]Ai capi di Circolo e' affidata la direzione e la responsabilita' dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[3]Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dell'art. 1, con le modalita' che sono indicate dal regolamento.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
