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[1]E' istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:
- a)accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternita' in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;
- b)esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;
- c)rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;
- d)raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.
[2]I dati raccolti non possono venire pubblicati ne' comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.
[3]Gli ispettori possono altresi' adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
